Disdetta del contratto di locazione da parte del locatore: quando e come?

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Hai mai considerato come e quando un locatore può interrompere un contratto di locazione? Ecco una panoramica di questo processo che può influenzare entrambe le parti coinvolte.

Diritto di Recesso del Conduttore: Quando e Come?

Il conduttore ha il diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento, purché si verifichino i motivi previsti nel contratto stesso o altri gravi ed imprevedibili al momento della sua conclusione. Questo diritto è subordinato a un preavviso adeguato.

Diritto di Recesso del Locatore: Limitazioni e Scadenze

Per il locatore, la legge ammette eccezionalmente la possibilità di recedere solo alla prima scadenza, e solo in presenza di specifiche circostanze come la destinazione dell’immobile a uso proprio, il mancato utilizzo da parte del conduttore, la ricostruzione, demolizione o trasformazione dell’edificio, tra le altre.

In generale, al termine dei primi 4 anni dalla stipula del contratto, la locazione si rinnova tacitamente per ulteriori 4 anni, noto come rinnovo automatico. Tuttavia, il locatore può impedire la prosecuzione se sussistono determinate esigenze. Al termine dei 4+4 anni, il locatore può disdire il contratto senza fornire motivazioni specifiche.

L’art. 3, L. 431/98 offre la possibilità di interrompere il rapporto per ipotesi esplicitamente previste dalla legge, e il locatore deve comunicare al conduttore almeno 6 mesi prima della scadenza del contratto attraverso una raccomandata con ricevuta di ritorno, esponendo chiaramente l’intento rescissorio.

Il locatore ha anche la facoltà di dare disdetta anticipata dell’affitto se si è riservato, ai sensi dell’art. 1612 c.c., la possibilità di recedere dal contratto per abitare.

Comprendere le dinamiche di disdetta è fondamentale per entrambe le parti coinvolte in un contratto di locazione. Per ulteriori dettagli e informazioni specifiche, rimanete sintonizzati sul nostro blog e continuate a seguire Martino Real Estate.

Si ringrazia per il contenuto di questo articolo l’Avv. Sonia Casali.
https://www.instagram.com/avvsoniacasali/

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